Il limite di 50 anni per il concorso da notaio è discriminatorio?
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 8154 del 28 novembre 2019, ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito alla compatibilità del limite di età – fissato in 50 anni – per l’accesso alla professione di notaio con riferimento agli artt. 21 Carta di Nizza, 10 TFUE e 6 della direttiva del Consiglio 2007/8/CE.
La vicenda trae le mosse dall’esclusione di un aspirante notaio dal concorso per 500 posti indetto nel 2016 dovuta proprio all’età: infatti, l’art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 1365/1926, come sostituito dall’art. 13 d.lgs. n. 166/2006, prevede che per l’ammissione al concorso notarile gli aspiranti non debbano avere compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso.
Questa disposizione ha sollevato numerosi dubbi sulla sua compatibilità con il diritto dell’Unione Europea e, soprattutto, con il divieto di discriminazione ivi sancito.
Il Ministero della Giustizia – chiamato a resistere alle pretese dell’aspirante notaio – ha ribadito la liceità di questa restrizione, in quanto “l’immissione nei ruoli di professionisti che abbiano già raggiunto una determinata età contrasterebbe con l’esigenza di garantire la stabilità dell’esercizio della pubblica funzione per un periodo di tempo significativo, senza gravare sull’equilibrio dei conti del sistema previdenziale del notariato, impedendo l’accesso di soggetti non lontani dal limite di età previsto per il collocamento a riposo”.
Per i giudici nazionali si potrebbe, però, ritenere che la norma ponga una discriminazione relativa all’età per il possibile conseguimento delle funzioni notarili, in assenza di una finalità legittima, comportando di tal modo una disparità non consentita dal diritto europeo.
Si dovrà così attendere la sentenza della Corte di Giustizia UE per capire se tale restrizione sia compatibile o meno con il diritto sovranazionale e, in particolare, con il divieto di discriminazione per età.
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