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Report 2025 sul diritto antidiscriminatorio EU

Diritti - Redazione - 18 Febbraio 2026

La Comparative analysis of non-discrimination law in Europe 2025, redatta dall’European network of legal experts in gender equality and non-discrimination, offre un quadro aggiornato e sistematico dell’attuazione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE nei 27 Stati membri . A venticinque anni dall’adozione delle direttive, il dato che emerge è duplice: da un lato, una sostanziale generalizzazione delle categorie giuridiche europee (discriminazione diretta, indiretta, molestie, istruzioni a discriminare); dall’altro, persistenti criticità sul piano dell’effettività.

Sotto il profilo delle fonti e della struttura delle tutele, tutti gli Stati membri hanno ormai recepito i principali istituti del diritto antidiscriminatorio europeo . Le nozioni di discriminazione diretta e indiretta risultano, nella maggior parte dei casi, formalmente allineate al modello unionale, così come il riconoscimento della molestia quale forma autonoma di discriminazione e la previsione dell’inversione dell’onere della prova. Permangono tuttavia differenze terminologiche, clausole generali di giustificazione e prassi giurisprudenziali nazionali che incidono in modo significativo sull’intensità della tutela.

Particolarmente rilevante, in prospettiva sistemica, è l’attenzione dedicata alle forme strutturali di discriminazione. Il rapporto documenta criticità ricorrenti in materia di segregazione scolastica dei minori rom, inclusione delle persone con disabilità nel sistema educativo ordinario, accesso alla protezione sociale e alloggio . In tali ambiti, la discriminazione indiretta assume un ruolo centrale: disposizioni apparentemente neutrali producono effetti di svantaggio sistemico su gruppi specifici, richiedendo un controllo giudiziale e amministrativo particolarmente rigoroso.

Un secondo asse problematico riguarda la disabilità e l’obbligo di accomodamento ragionevole. Sebbene la maggior parte degli ordinamenti preveda tale obbligo, la sua qualificazione come forma di discriminazione in caso di inadempimento non è uniforme . Le differenze nazionali nell’interpretazione del concetto di “disabilità” e nella delimitazione del “carico sproporzionato” per il datore di lavoro incidono direttamente sulla portata sostanziale del diritto all’inclusione. In questo ambito, il dialogo tra Corte di giustizia e giudici nazionali appare decisivo per evitare regressioni applicative.

Di particolare interesse è poi il tema delle discriminazioni multiple e intersezionali. Solo una minoranza di Stati membri prevede espressamente il divieto di discriminazione intersezionale, mentre la maggior parte si limita a un riconoscimento implicito o giurisprudenziale . Tale dato solleva interrogativi sulla capacità degli ordinamenti di cogliere fenomeni complessi, nei quali il fattore di svantaggio non è riducibile a una singola caratteristica protetta.

Infine, la sezione dedicata all’accesso alla giustizia e agli equality bodies evidenzia che l’effettività delle tutele non dipende solo dalla qualità delle definizioni normative, bensì anche dall’architettura istituzionale. Il rafforzamento degli organismi per la parità, alla luce delle nuove direttive europee del 2024 sugli standard degli equality bodies, rappresenta un passaggio cruciale per colmare il divario tra proclamazione dei diritti e loro concreta attuazione .

Nel complesso, il rapporto conferma che il diritto antidiscriminatorio europeo ha prodotto un’armonizzazione significativa delle categorie giuridiche, senza che ciò si traduca automaticamente in una piena convergenza in termini di effettività. Le diseguaglianze strutturali, in particolare nei settori dell’istruzione, dell’accesso ai servizi e del lavoro, mostrano che il diritto dell’Unione funziona non solo come insieme di divieti, bensì come parametro critico di valutazione delle politiche pubbliche e delle pratiche organizzative.

La sfida attuale riguarda dunque non soltanto la trasposizione formale, bensì la trasformazione sostanziale del principio di non discriminazione in criterio ordinatore delle scelte legislative, amministrative e organizzative, capace di incidere sulle condizioni materiali di accesso ai diritti e di orientare in senso inclusivo la governance pubblica e privata.

 

 

Per approfondire

Report 2025

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