Il motore di ricerca delle riviste Pacini Giuridica.
Visita il Portale
BLOG

La nuova L.R. del Friuli Venezia Giulia sulla disabilità: prima dello Stato, dentro il PNRR

Diversity & Inclusion - Massimiliano De Falco - 4 Novembre 2022

 

Lo scorso 27 ottobre, con la approvazione (quasi unanime) del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il Disegno di Legge n. 173 del 19 settembre 2022, recante «Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia», è divenuto Legge regionale.

Si tratta di un importante provvedimento, che, di fatto, anticipa i decreti attuativi della L. delega n. 227/2021 – nata dal D.D.L. n. 3347/2021[1] e volta a riordinare la normativa nazionale in materia di disabilità[2] – e che recepisce pienamente le istanze di riforma racchiuse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È, infatti, lo stesso PNRR ad aver riconosciuto il tema della disabilità quale «priorità trasversale» a cui rivolgere ingenti investimenti, sì da «assicurare idonee condizioni […] sociali e lavorative alle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale», quali precondizioni per una ripresa post-pandemica realmente inclusiva[3].

Inoltre, con la recente pubblicazione del D. M. 11 marzo 2022, n. 43, contenente le «Linee Guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità»[4], si è inteso «delineare un percorso di collaborazione […] orientato verso un sistema di inclusione lavorativa più efficiente e organico in tutto il Paese», attraverso una condivisione interistituzionale idonea a favorire l’adozione di misure innovative nella programmazione regionale, rafforzando quanto già previsto dai servizi territoriali per il collocamento mirato ex L. n. 68/1999. Sul tema della disabilità, si è, così, aperto un nuovo scenario di riferimento politico e programmatico, nel quale si intravedono, oggi, financo a livello regionale, opportunità concrete di innovazione, da percorrere alla luce dei più recenti orientamenti scientifici e culturali e lungo le direttrici tracciate dagli indirizzi normativi nazionali ed europei[5].

La L. r. in commento – che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 – si pone, allora, quale rinnovato impegno istituzionale per «la definizione e l’aggiornamento del sistema di interventi a favore delle persone con disabilità», da realizzare attraverso la «promozione di azioni di integrazione delle politiche regionali, il riordino dei servizi sociosanitari in materia e la configurazione delle modalità di governo dei sistemi locali» (art. 1).

Il nuovo Testo normativo è frutto dell’impegno congiunto del Gruppo di lavoro guidato dal vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi[6], e dalla Consulta regionale delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle Loro Famiglie del FVG, ai quali deve essere riconosciuto il merito di aver messo in luce il punto di vista (purtroppo) ancora sottorappresentato dei portatori di interesse, coinvolgendo attivamente circa 100 Associazioni rappresentative del mondo della disabilità sul territorio regionale, aderenti alla Consulta stessa, sia nelle fasi prodromiche all’elaborazione del documento, sia nella stesura dello stesso. In questo modo, si è provveduto a condividere le esperienze virtuose presenti nella Regione, per innovare il sistema dei servizi entro una nuova cornice normativa, da cui, ora, ci si attende risposte eque, uniformi su tutto il territorio regionale e, soprattutto, concrete.

Prima di entrare nel merito degli specifici aspetti disciplinati dal provvedimento, giova, anzitutto, evidenziare che il Friuli Venezia Giulia, diversamente da altre regioni, gode di un ricco insieme di risorse (umane, economiche e strumentali), che si è progressivamente arricchito negli anni, e di un solido apparato di realtà del Terzo settore, in grado di veicolare e promuovere l’inclusione della disabilità nei contesti sociali e di lavoro. Tuttavia, come sottolineato nello stesso D.D.L., complici «la rigidità e la frammentazione» del sistema regionale, la «crescita della quantità e della tipologia dell’offerta non è stata accompagnata da un adeguato impianto programmatorio [capace di sostenere la parità di opportunità e trattamento e che risultasse] coerente con una visione organica e avanzata dei modelli di servizio per le persone con disabilità».

Sicché, dopo oltre venticinque anni dalla L. r. n. 41/1996 (sulla «integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104»)[7], l’introduzione di una nuova Legge pare un intervento necessario e necessitato, per «garantire il rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali, secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, solidarietà e pari opportunità»[8].

Infatti, il nuovo Testo normativo ambisce a: i) diffondere una diversa concezione della disabilità, valorizzando l’apporto che le persone con disabilità possono dare alla società; ii) contrastare le discriminazioni e ogni forma di violenza o isolamento, perseguendo le pari opportunità e l’autodeterminazione; iii) favorire la vita indipendente, la partecipazione, l’inclusione e, soprattutto, l’accessibilità, «quale fattore abilitante dei diritti» sia delle persone con disabilità, sia delle loro famiglie, caldeggiando, altresì, l’utilizzo di tecnologie digitali inclusive e di servizi pubblici semplificati, in grado di assicurare il pieno accesso alle informazioni e alle comunicazioni; iv) sostenere l’equo accesso al mercato del lavoro, in ossequio alle «Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro» di cui alla L. r. n. 18/2005; v) diffondere la cultura della responsabilità condivisa, facilitando la consultazione e il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative e la promozione di programmi orientati alla creazione di un welfare comunitario; vi) impiegare e promuovere l’utilizzo di un linguaggio appropriato in tutte le leggi, atti e regolamenti regionali.

Nel dettaglio, la L. r. è articolata in cinque Titoli, il primo dei quali (artt. 1 – 4) è dedicato «al recepimento e alla valorizzazione dei principi affermatisi a livello nazionale e internazionale, per realizzare un cambiamento culturale e di sistema che esplichi il suo impatto anche sulla pluralità delle politiche di settore».

Il Titolo II (artt. 5 – 13), invece, si (pre)occupa dello «sviluppo delle singole aree di intervento», individuate in «Salute», «Vita indipendente e inclusione nella società», «Istruzione, formazione e lavoro», «Mobilità personale e libertà di movimento», «Informazione, comunicazione e partecipazione».

Il successivo Titolo III (artt. 14 – 25) è rivolto al «governo del sistema e propone soluzioni organizzative, finanziarie e gestionali capaci di innovare […] i modelli di servizio secondo gli assi portanti della flessibilità, unitarietà, ed appropriatezza, con l’obiettivo ultimo di massimizzare la qualità della risposta ai progetti di vita [individualizzati e personalizzati[9]] delle persone con disabilità»[10].

Infine, i Titoli IV (art. 26) e  V (artt. 27 – 31) contengono rispettivamente le «norme finanziarie» e le «disposizioni transitorie e finali». Nel novero di queste ultime, in particolare, si prevede di «accompagnare il processo di transizione e il cambiamento senza creare fratture e vuoti di sistema, garantendo in ogni caso la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti» con particolare attenzione al rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Per quanto concerne la dimensione che, si ritiene, meglio possa valorizzare la dignità intrinseca della persona, ossia quella relativa alla piena partecipazione della persona alla società e al lavoro, rilevano in particolare gli artt. 6 («Abitare e vita indipendente»), 9 («Lavoro») e 11 («Accessibilità allo spazio aperto e costruito e barriere architettoniche»). Dalla lettura combinata di tali disposizioni, infatti, si avverte come la tensione sia verso «interventi abitativi in grado di garantire la vita indipendente della persona con disabilità, da intendersi come modello volto a consentire di prendere le proprie decisioni ed effettuare le proprie scelte» (art. 6), nonché verso «il mantenimento della piena inclusione lavorativa […], il coordinamento delle azioni del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale […], il raccordo tra il contesto scolastico e quello lavorativo […] e la diffusione della figura del responsabile del processo di inserimento lavorativo» (art. 9), in un contesto in cui imperativa è la garanzia della «accessibilità dello spazio aperto e dell’ambiente costruito, quale prerequisito essenziale che ne consente la piena fruizione da parte di tutte le persone in sicurezza e in autonomia» (art. 11[11]).

Tuttavia, occorrerà attendere i provvedimenti attuativi a cui la L. r. rimanda per valutare l’effettiva attuazione e portata applicativa del Testo qui sinteticamente descritto, nella consapevolezza che esso rappresenta sicuramente un ottimo punto di arrivo del dialogo avviato, ma soprattutto un punto di partenza per l’attuazione dei principi ivi contenuti.

 

 

 

[1] Per un primo commento, sia consentito il rinvio a De Falco, Approvato il DDL delega sulla disabilità, 5 novembre 2021.

[2] Nell’esercizio della delega di cui alla L. n. 227/2021, il Governo dovrà provvedere alla «revisione e al riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità» sì da uniformarle ai principi sanciti a livello europeo e internazionale, nonché al «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistemica della normativa di settore» (art. 2, comma 1, L. n. 227/2021).

[3] Al riguardo, si segnala la recente «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità» [su cui sia consentito il rinvio a De Falco, Arriva la Direttiva in materia di disabilità per l’attuazione (inclusiva) del PNRR, 7 giugno 2022]: si tratta di un documento di indirizzo, volto a valorizzare la disabilità negli interventi programmati nell’ambito del PNRR, favorendo la condivisione di principi e procedure, per permettere alle Amministrazioni competenti di verificare – ex ante, in fieri ed ex post – che ogni riforma contemplata dal Piano possegga carattere inclusivo e non discriminatorio.

[4] Su cui sia consentito il rinvio a De Falco, Linee guida in materia di collocamento mirato delle (e per le) persone con disabilità, 1 aprile 2022.

[5] Se, sul versante nazionale, i principi di riferimento sono essenzialmente contenuti negli artt. 2, 3, 31 e 38 Cost., su quello di matrice europea, il rinvio è alla Convenzione delle Nazioni Unite sui «diritti delle persone con disabilità» del 13 dicembre 2006 e alla «Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030», di cui alla comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2021, nonché, da ultima, alla risoluzione del Parlamento europeo sulla «protezione delle persone con disabilità» del 7 ottobre 2021.

[6] Per un primo commento sulla approvazione del D.D.L. n. 173/2022, si rinvia al comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia: Salute: Riccardi, nuova legge sulla disabilità alto atto politico culturale, 27 ottobre 2022.

[7] Come sottolineato dal D.D.L., «le modifiche apportate al testo normativo [del 1996]  si sono in genere limitate a singoli aggiustamenti ed integrazioni che non ne hanno aggiornato in profondità l’impianto rispetto all’evoluzione che ha interessato sia i modelli di servizio per la disabilità che gli stessi assetti di sistema della responsabilità istituzionale»; «altri interventi in tema di disabilità sono stati introdotti con le politiche promosse da leggi regionali di settore, anche attraverso singole e puntuali disposizioni inserite nei provvedimenti legislativi di natura finanziaria, alla ricerca di soluzioni individuali a situazioni valutate meritevoli che non trovavano possibilità di collocazione entro la disciplina generale».

[8] Il riferimento testuale è alla prima delle finalità enucleate all’art. 2 della L. r. in commento.

[9] All’art. 6, la L. r. promuove «la piena e diretta partecipazione della persona con disabilità alla predisposizione del suo progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» e garantisce «l’accessibilità, la fruibilità e la qualità degli spazi» in ossequio a quanto già statuito dalla L. r. n. 10/2018(recante «Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità»).

[10] Quanto al Titolo III, occorre sottolineare che, sul fronte dell’integrazione delle politiche, sono istituiti importanti strumenti di pianificazione e controllo, quali l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità (con compiti di studio, analisi, rilevazione dei servizi e degli interventi, ricerca, diffusione delle conoscenze e di consulenza) e il Piano triennale regionale della disabilità (ossia il documento che raccoglierà, in maniera integrata, le azioni di pianificazione delle differenti direzioni regionali, ove confluiranno, altresì, le modalità e le risorse relative alle varie aree di intervento).

[11] Sul punto, rileva in particolare la previsione secondo cui «l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione, in forma singola o associata, contributi diretti al rimborso di spese sostenute dai privati cittadini per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanente di natura fisica, psichica o sensoriale, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell’edificio privato e delle sue parti comuni».

Potrebbe interessarti anche