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Il green pass per il personale scolastico non è discriminatorio

Giurisprudenza - Anna Piovesana - 2 Dicembre 2021

L’Anief e alcuni docenti promuovevano ricorso al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento (previa sospensione dell’efficacia e con istanza di concessione di misure cautelari):

– delle disposizioni del decreto 6 agosto 2021, con cui il Ministero dell’Istruzione ha adottato il cd. “Piano Scuola 2020-2021”, nella parte in cui dispone che il personale docente e non docente deve assicurare piena partecipazione alla campagna di vaccinazione;

– di plurime note del Ministero dell’Istruzione, attuative del D.L. 111/2021, nella parte in cui prevedono l’obbligo per il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde, qualificando il mancato possesso della stessa come assenza ingiustificata;

– del Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’Anno Scolastico 2021/2022, in principalità, nella parte in cui lo stesso conferma l’obbligo dei soli dipendenti non vaccinati di effettuare il tampone e non prevede la gratuità dei tamponi per il personale predetto.

Lamentavano i ricorrenti, fra l’altro, asserite violazioni della normativa sulla privacy a danno di chi esibisce per la lettura elettronica il certificato verde, la violazione del principio di non discriminazione, dando luogo il Green Pass ad un trattamento differenziato tra personale vaccinato e non vaccinato e l’asserita violazione dell’art. 32 Cost., essendo, a parere dei ricorrenti, il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione, funzionale alla tutela del diritto alla salute individuale.

Il T.A.R. Lazio, in sede cautelare, respingeva la domanda dei ricorrenti. L’ordinanza veniva quindi impugnata avanti il Consiglio di Stato, che, con l’ordinanza 11 novembre 2021 n. 6098 (Pres. Frattini, Est. Tulumello) rigettava il ricorso.

Secondo i giudici di seconde cure, la pretesa degli appellanti “poggia su premesse indimostrate in fatto”, come, ad esempio, l’affermazione secondo la quale il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione sarebbe funzionale alla tutela del diritto alla salute individuale. Il green pass, invece, è una misura “volta a fronteggiare sia la salute collettiva, sia la salute individuale, secondo le evidenze scientifiche” che sono alla base dei provvedimenti governativi adottati e che non sono “superate dalle contrarie asserzioni su cui poggia il gravame”.

Inoltre, la richiesta di sospensione appare “sfornita di apprezzabile supporto in diritto” perché fondata su di “una malintesa concezione unilaterale della tutela dei diritti” che trascura di considerare” la necessità di una comparazione e di un bilanciamento fra interessi potenzialmente antagonisti”, ma anche la “gerarchia ricavabile in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale, correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie ‘convinzioni personali’ dei singoli”.

Del tutto infondata è poi, per il Consiglio di Stato, la censura dei ricorrenti relativa a un’asserita violazione dei principi di parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione. Secondo i giudici, proprio la circostanza che il lavoratore, ove non intenda vaccinarsi, può ottenere il certificato verde effettuando il tampone, esclude in radice la sussistenza di violazioni di tal sorta.

Rilevava, infine, il Consiglio che “la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva” è comunque “tale da escludere la irreparabilità e irreversibilità” del pregiudizio stesso, sicché non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.

I principi enunciati dai Giudici, nell’ordinanza in commento, sono condivisibili, soprattutto laddove il Consiglio fa leva sul dovere di solidarietà sociale e afferma la non discriminatorietà del Green Pass.

Va ricordato che l’obbligo di Green Pass nella scuola è stato recentemente superato dall’introduzione, ad opera del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 (recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021) dell’obbligo vaccinale anche per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico, a far data dal 15 dicembre p.v. (art. 2).

Come già accaduto per il personale sanitario, è molto probabile che i giudici saranno chiamati, nel prossimo futuro, a pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, adottati nei confronti del personale scolastico non vaccinato. Proprio con riferimento al personale sanitario, la giurisprudenza, ad oggi, ha, in plurime occasioni, ribadito la bontà e legittimità dell’operato delle ASL (tra molte, si veda l’ordinanza del TAR Friuli Venezia Giulia 10 settembre 2021, n. 262).

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