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Via libera dell’Agenzia delle Entrate a rimborsi al personale scolastico per le spese sostenute per la DAD

Attualità - Anna Zilli - 9 Dicembre 2021

 

Piccole agilità crescono, attraverso la leva fiscale. Procede, infatti, il percorso dell’Agenzia delle Entrate, volto a riconoscere ai datori di lavoro la possibilità di corrispondere un rimborso (esente da imposizione) ai lavoratori agili, impegnati a rendere la prestazione da casa.
Dopo i chiarimenti sul settore privato, resi sull’interpello n. 314/2021 di cui abbiamo parlato recentemente, ecco la svolta anche per il settore pubblico, iniziando dalla scuola, posta al centro del caso risolto nella risposta n. 798/2021.
La portata è enorme, perché non si tratta di una singola istituzione scolastica ma della Provincia di Bolzano, che, in virtù della propria competenza, ha inteso concedere «al personale delle scuole dell’infanzia provinciali, al personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie, al personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, delle scuole di musica, alle collaboratrici e ai collaboratori all’integrazione e alle educatrici e agli educatori sociali delle scuole in servizio per almeno tre mesi a decorrere dal 5 marzo 2020» il rimborso di cui si discute.
L’ammontare del rimborso, nella misura massima di 520 euro per ciascun dipendente, riguarderà le somme sostenute per l’acquisto di strumenti funzionali allo svolgimento della didattica. L’importo verrà erogato a domanda, esente da bollo trattandosi di istanza connessa al rapporto di lavoro (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
Al fine della determinazione del rimborso massimo da erogare ai propri dipendenti, la pubblica amministrazione ha elaborato dei criteri oggettivi ed analitici, idonei a determinare per ciascuna tipologia di spesa ammessa a rimborso (e cioè per dotazione IT, carta, toner, connessione internet) la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore. Sono stati considerati il prezzo d’acquisto, la vita media utile delle dotazioni, il costo orario dell’IT in funzione del rapporto delle due variabili precedenti (prezzo/vita media); i costi risparmiati al datore di lavoro (carta, usura e manutenzione, connessione alla rete); le ore di utilizzo dell’IT, sia per l’attività formativa che per quella aggiuntiva ad essa connessa.
È interessante osservare come il metodo di determinazione del costo, ritenuto idoneo dalla Agenzia delle Entrate (anche in mancanza di legge, risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E), si fondi su dati statistici e ricerche di mercato (ad esempio, la quantificazione della vita media utile dei dispositivi IT e la quantificazione dei costi medi per il consumo della carta e per la connessione alla rete) e in parte sulla rilevazione dei dati concernenti le ore impiegate dal personale nella didattica a distanza.
Accogliendo l’impostazione datoriale, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che le somme erogate a rimborso e così determinate costituiscano reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), risultando così escluse dal novero di «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono».
Secondo l’Agenzia, dunque, anche le spese sostenute per la DAD possono essere ricondotte al novero delle somme anticipate dal dipendente (circolare 23 dicembre 1997, n. 326), le quali non concorrono alla formazione della base imponibile, sulla scorta di quanto previsto per i telelavoratori, tenuti indenni dalle spese telefoniche (risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E).
Sarà interessante vedere ora come procederanno le pubbliche amministrazioni in generale e le altre Autonomie speciali in particolare, alla luce della loro autonomia nella regolamentazione del rapporto di lavoro pubblico. Certamente l’assist dell’Agenzia delle Entrate è importante e potrebbe incentivare una vera trasformazione agile della PA.

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