Licenziamento per superamento del periodo di comporto e disabilità. La conoscibilità della condizione e l’obbligo di ricercare accomodamenti ragionevoli prima del recesso
Sinossi: Il contributo analizza la sentenza del Tribunale di Vicenza, 24 ottobre 2025, n. 563, che ha dichiarato nullo per discriminazione indiretta il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto nei confronti di una lavoratrice con disabilità, disponendone la reintegrazione e il risarcimento del danno. La deci-sione si segnala per l’applicazione rigorosa della nozione bio-psico-sociale di disabilità, ritenuta integrata nella fattispecie da un quadro patologico connesso a uno stato di obesità severa che, determinando una limitazione di lunga durata, è stato ritenuto sussistente e conoscibile dal datore in costanza di rapporto secondo il canone dell’ordinaria diligenza, a prescindere da un formale riconoscimento amministrativo anteriore al recesso. La nota ricostruisce il rapporto tra malattia, disabilità e periodo di comporto nel quadro multilivello di tutela, soffermandosi sull’applicazione indifferenziata della disciplina collettiva, sull’obbligo datoriale di attivarsi in presenza di “campanelli d’allarme” della disabilità e sulla necessità di verificare, prima del licenziamento, la praticabilità di accomodamenti ragionevoli. L’analisi aderisce alla soluzione del Tribunale nella parte in cui esclude che il datore possa limitarsi al mero superamento aritmetico del comporto, ma evidenzia al contempo le criticità sistematiche derivanti dall’accertamento giudiziale ex post della conoscibilità della disabilità e della misura degli adattamenti dovuti. In questa prospettiva, il contributo individua nella contrattazione collettiva, anche alla luce del rinvio legale contenuto nell’art. 2110 c.c., la sede più idonea per elaborare regimi di com-porto differenziati e flessibili, capaci di prevenire il conflitto e di ridurre l’attuale incertezza applicativa.
Abstract: This contribution examines judgment no. 563/2025 of the Tribunal of Vicenza, which held that the dismissal of a disabled worker for exceeding the protected sick–leave period was void as indirectly discrimina-tory, ordering reinstatement and compensation for damages. The decision is distinctive in that it rigorously applies the EU concept of disability (bio-psychosocial model), recognizing it in a state of severe obesity which, by causing a long-term limitation, integrates the European definition, and was deemed knowable by the em-ployer through ordinary diligence. The Court identified the discriminatory effect in the uniform application of the collective agreement rules on sick–leave protection, in the absence of any prior assessment of the possible link between the absences and the disability, and without the employer having taken steps to explore reaso-nable accommodations under Article 5 of Directive 2000/78/EC. The note examines the relationship between the protected sick–leave period, the EU concept of disability and the employer’s duties to take proactive steps, endorsing the Tribunal’s reasoning insofar as it requires a prior, individualised and cooperative assessment before dismissal.
