La clausola di condizionalità per favorire l’occupazione di giovani e donne nel nuovo Codice degli appalti pubblici
Sinossi: Il saggio esamina le novità introdotte dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) in tema di clausole sociali (art. 57), con particolare riferimento al dispositivo di condizionalità per favorire l’occupazione di giovani e di donne la cui applicazione, precedentemente prevista per le sole procedure finanziate dal PNRR o del PNC, è stata generalizzata e resa obbligatoria, quale requisito necessario dell’offerta, unitamente alle clausole di equo trattamento economico-normativo e di stabilità occupazionale. Il difetto di coordinamento dell’art. 57 con le altre disposizioni del nuovo Codice, nello specifico con quella relativa ai contratti riservati (art. 61), e la non perfetta aderenza con i principi della delega, hanno generato contrasti interpretativi con una tendenza a limitare il campo di applicazione della clausola di condizionalità, depotenziandone la funzione di finalizzazione sociale degli appalti pubblici.
Abstract: The paper examines the innovations introduced by the Public Procurement Code, (Legislative Decree no. 36 of 31 March 2023), in regulating the social clauses (art. 57), with particular reference to the conditionality device to favour the employment of young people and women. The application of this device previously envisaged only for procedures financed by the PNRR or the PNC, is now generalized and made compulsory as a necessary condition of the tender, together with the clauses on fair economic treatment and employment stability. The need to coordinate art. 57 with the other provisions of the new Code, and in particular with the one concerning reserved contracts (art. 61), and the imperfect respect of the principles of delegation have given rise to different interpretations. Most of these aim to limit the scope of the conditionality clause, thus weakening its function of social completion of public procurement.