Il part-time a turni e la puntuale indicazione della collocazione dell’orario di lavoro tra contratto individuale, contratto collettivo e potere sostitutivo del giudice
Sinossi: La nota, partendo dall’analisi di un’ordinanza della Cassazione, approfondisce il tema relativo alle modalità con cui le parti devono confezionare il contratto di lavoro quando si tratta di lavoro a tempo parziale a turni. Si ritiene che sia a tal fine necessario interpretare la norma di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in conformità con la ratio della disciplina sul part-time, che esclude un potere unilaterale del datore di lavoro di modificare la collocazione oraria del lavoro. Viene affrontata anche la questione attinente al potere del giudice di integrare il contenuto del medesimo tipo di contratto in punto di collocazione oraria, qualora il datore ed il lavoratore non l’abbiano stabilita in maniera sufficientemente precisa.
Abstract: The commentary, starting from the analysis of an order of the Supreme Court of Cassation, delves into the issue concerning the manner in which the parties must write the employment contract when it concerns part-time shift work. For this purpose, it is considered necessary to interpret the rule set forth in Article 5, subpargraph 3, of Legislative Decree No. 81/2015 in accordance with the ratio of the part-time regulation, which excludes a unilateral power of the employer to change the distribution ok working time. Also addressed is the issue concerning the judge’s power to supplement the content of the same type of contract in terms of hourly placement, if the employer and employee haven’t established it in a sufficiently precise manner.