Richiedenti asilo esclusi dall’assegno temporaneo per figli minori
Con sentenza n. 40 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito nella legge 30 luglio 2021, n. 112, sollevata dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3 e 31 della Costituzione.
La questione era stata sollevata nell’ambito di un procedimento promosso da una cittadina nigeriana, madre di due figli minori, titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo, alla quale l’INPS aveva negato l’assegno temporaneo per figli minori previsto dalla normativa richiamata. Il giudice rimettente contestava l’irragionevolezza dell’esclusione dei richiedenti asilo dalla platea dei beneficiari della misura, evidenziando che tale permesso consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e viene spesso prorogato per periodi significativi. L’assegno temporaneo, in vigore tra il 1° luglio 2021 e il 28 febbraio 2022, era destinato ai nuclei familiari non beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare e anticipava l’introduzione dell’assegno unico universale.
La Corte ha ritenuto infondate le censure di incostituzionalità, ritenendo che l’assegno temporaneo non soddisfi un bisogno primario ed essenziale della persona e che, pertanto, l’esclusione dei richiedenti asilo non violi il principio di uguaglianza né quello di tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia. La Corte ha richiamato il carattere transitorio e premiale della misura, volta a sostenere la genitorialità e a favorire la natalità, e ha sottolineato che i richiedenti asilo sono destinatari di un sistema organico di tutela specifica, comprensivo di accoglienza, assistenza sanitaria, scolastica e possibilità di accesso al lavoro.
La Corte ha quindi confermato la legittimità della scelta legislativa di escludere i titolari di permesso per richiesta asilo dalla fruizione dell’assegno temporaneo, trattandosi di una misura non assimilabile a quelle dirette a garantire condizioni minime di sussistenza.