Report 2025 Instructions to Discriminate: prevenire le discriminazioni

Il nuovo report Instructions to Discriminate under EU and National Law (2025), curato dal European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination, affronta un tema tanto tecnico quanto cruciale: il divieto di istruzioni a discriminare come forma autonoma di discriminazione .
L’analisi prende le mosse dall’art. 2, par. 4, delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, che qualificano l’istruzione a discriminare come discriminazione, senza però offrirne una definizione compiuta. Il report mette in luce proprio questo dato: una previsione normativa essenziale, ma concettualmente sottosviluppata .
Perché le “istruzioni a discriminare” contano
Il fenomeno è descritto con chiarezza già nell’Executive Summary: l’istruzione può essere esplicita (un ordine diretto) oppure più implicita (pressioni, indicazioni, preferenze), e può precedere o accompagnare atti di discriminazione diretta o indiretta . In molti casi, l’istruzione è lo strumento attraverso cui il decisore “esternalizza” la discriminazione, utilizzando intermediari (agenzie, dipendenti, subappaltatori).
La ratio della previsione è triplice:
- prevenire l’attivazione di pratiche discriminatorie prima che si consolidino in atti concreti;
- evitare che la responsabilità sia frammentata o occultata tramite intermediari;
- garantire tutela anche quando l’istruzione non si traduce immediatamente in una discriminazione consumata .
Lacune del diritto UE e frammentazione nazionale
Il report evidenzia due criticità strutturali del quadro unionale.
La prima riguarda l’ambito materiale. Mentre la direttiva 2000/43/CE (razza ed origine etnica) copre numerosi settori (occupazione, istruzione, alloggio, beni e servizi), la direttiva 2000/78/CE limita la protezione agli ambiti dell’occupazione e della formazione professionale . Ne deriva una tutela asimmetrica, che incide direttamente sull’effettività del divieto di istruzioni a discriminare.
La seconda concerne la definizione stessa dell’istituto. Non vi è giurisprudenza della Corte di giustizia che chiarisca:
- se l’istruzione a discriminare sia una forma di discriminazione diretta o indiretta, oppure una categoria autonoma;
- se sia necessario un rapporto gerarchico tra “istruttore” e “istruito”;
- se la responsabilità ricada solo su chi impartisce l’ordine o anche su chi lo esegue .
L’analisi comparata mostra che molti Stati membri hanno colmato tali lacune ampliando l’ambito materiale e configurando l’istruzione a discriminare come fattispecie autonoma. Si registra inoltre una tendenza ad attribuire responsabilità sia all’istruttore sia all’intermediario che esegue l’ordine, al fine di evitare “vuoti di tutela” .
Ambiti critici: lavoro, servizi, alloggio, algoritmi
Dall’analisi della giurisprudenza nazionale emerge che le istruzioni a discriminare si manifestano soprattutto:
- nell’occupazione, attraverso indicazioni rivolte ad agenzie o selezionatori;
- nell’accesso ai servizi e all’alloggio, con esclusioni su base etnica;
- nel contesto emergente dell’intelligenza artificiale, dove l’uso di proxy o criteri apparentemente neutrali può tradursi in istruzioni sistemiche di esclusione .
Il report sottolinea che la dimensione algoritmica rende il tema ancora più attuale: un sistema automatizzato può incorporare e “trasmettere” istruzioni discriminatorie senza un ordine umano diretto, ampliando la portata del problema .
Una questione di effettività
Il dato forse più significativo è la scarsità di contenzioso specifico sull’istruzione a discriminare . Non si tratta di un’assenza del fenomeno, quanto, invece, di una difficoltà di emersione: spesso le istruzioni vengono riassorbite in categorie più note (discriminazione diretta o indiretta), con il rischio di perdere la dimensione preventiva e sistemica della fattispecie.
Le raccomandazioni finali del report insistono sulla necessità di:
- ampliare l’ambito materiale del diritto UE;
- chiarire la natura autonoma dell’istruzione a discriminare;
- rafforzare responsabilità, sanzioni e consapevolezza istituzionale .
In definitiva, il contributo mostra come il divieto di istruzioni a discriminare sia un elemento cruciale del diritto antidiscriminatorio europeo, idoneo per intercettare la discriminazione nella sua fase genetica, prima che si traduca in esclusione concreta. Una prospettiva che interpella direttamente la teoria dell’effettività delle tutele e la capacità del diritto dell’Unione di governare le nuove forme di diseguaglianza.


