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Discriminazioni e oblio oncologico

Novità dall’Italia - Redazione - 21 Febbraio 2024

 

Se dal cancro si guarisce, lo stigma che accompagna la patologia oncologica rimane a vita.

Dai più recenti dati disponibili a consuntivo riportati dal Piano oncologico nazionale 2023-2027, si stima che nel 2020 in Italia sono state diagnosticate con tumore circa 3,6 milioni di persone (1,9 milioni donne e 1,7 milioni uomini), ovvero circa il 6% della popolazione italiana, con un aumento del 36% rispetto alle stime prodotte nel 2010. La stima è interessata da un incremento pari a tre punti percentuali per anno, anche in considerazione di una correlazione con il progressivo invecchiamento della popolazione.

Come evidenziato dal Cnel,  negli ultimi due anni, molti Paesi europei hanno approvato leggi che garantiscono agli ex pazienti il diritto a non essere rappresentati dalla malattia: la Francia è stato il primo Paese a stabilire per legge che le persone con pregressa diagnosi oncologica, trascorsi dieci anni dalla fine dei trattamenti, o cinque, per coloro che hanno avuto il tumore prima della maggiore età, non sono tenute ad informare gli assicuratori o le agenzie di prestito sulla loro precedente malattia.

Dopo la Francia è intervenuto il Belgio con una norma simile. In Lussemburgo, anche se non vi è una legge, vige dal 29 ottobre 2019 un accordo tra il Governo e le assicurazioni, in Olanda il « diritto all’oblio oncologico » è stato adottato con decreto-legge il 2 novembre 2020 e più recentemente il Portogallo, con la legge 18 novembre 2021, n. 75, ha rafforzato l’accesso ai contratti di credito e assicurativi da parte delle persone che hanno superato o mitigato situazioni di aggravamento del rischio sanitario o di invalidità, vietando pratiche discriminatorie

Oggi però in Italia una persona guarita dal tumore, continua il Cnel  <<continua ad avere problemi pratici come pratiche di lavoro, mutui, l’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi che richiedono certificati di salute pregressi; certificazioni richieste per lo svolgimento di funzioni o attività di qualsiasi genere o che comunque attestano l’idoneità fisica a tale svolgimento o lo stato di salute dell’interessato, finanche un’adozione>>:

Proprio a tale fine, sono stati  proposti due disegni di legge sull’oblio oncologico, con l’intento di agire a tutto campo, per la traduzione concreta di principi fondamentali, con la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza delle persone guarite da patologie oncologiche nell’esercizio dei diritti, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del Piano europeo contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2021) 44 final) e dell’articolo 8, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Il fondamento è il diritto all’oblio, sancito dal  divieto di trattamento dei dati di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (Gdpr), che ricomprende le informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dall’ultimo trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

 

 

 

 

 

 

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