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Adozioni e famiglie omogenitoriali. Una sentenza storica della Corte Costituzionale

Giurisprudenza - Nicola Deleonardis - 12 Marzo 2022

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge sulle adozioni in “casi particolari”, art. 44 ss., L. n. 184/1983, nella parte in cui non riconosce il legame giuridico tra minore adottato e parenti del genitore adottante (art. 55). A seguito della sentenza – non ancora depositata dalla Corte, ma visibile in udienza pubblica del 23 febbraio 2022 – i minori adottati da famiglie omogenitoriali o, in generale, da famiglie che ottengono l’affidamento  di minori secondo la procedura di adozione in “casi particolari”, godranno degli stessi diritti dei minori adottati con “adozione piena” o legittimante, di cui all’art. 7 ss. della stessa legge 184/1983. La Corte, dunque, approva il legame parentale del minore adottato con il genitore adottante e dichiara incostituzionale quella previsione dell’art. 55 che, richiamando l’art. 300 Codice Civile, escludeva il riconoscimento legale di parentela del minore con i familiari dell’adottante. Dalla decisione emerge la volontà di superare i limiti dell’adozione “in casi particolari”, poiché non produce una relazione parentale tra i familiari dell’adottante e il minore adottato e non muta i diritti e i doveri del minore verso la famiglia di origine e (art. 300 c.c.).

Il vaglio di legittimità costituzionale della norma è stato sollecitato in giudizio dalla difesa di M.M., unito civilmente con S. V. E. Il ricorrente aveva chiesto l’adozione della figlia biologica del partner, nata attraverso una gestazione per altri. In Italia, allo stato civile era registrato solo un padre, il quale aveva richiesto che fosse riconosciuto il legame con il genitore adottivo e quello di parentela anche con i familiari di quest’ultimo. Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di adozione del genitore, mentre ha rifiutato di dichiarare la sussistenza di altri legame familiare, in ossequio all’art. 55, L. n. 183/1984. Il caso mette in luce non solo una disparità di trattamento tra i figli adottivi di coppie unite in matrimonio ed i figli adottivi di coppie unite civilmente, ai sensi degli artt. 3 e 31 della Costituzione, ma anche una violazione dell’art. 8 della CEDU, poiché la disciplina vigente in Italia non permette al minore di “godere pienamente della “vita privata e familiare”, comprensiva di ogni espressione della personalità e dignità della persona ed anche del diritto alla identità dell’individuo”. Il diniego al riconoscimento del legame giuridico tra minore e familiari dell’adottante contrasterebbe con il principio di parità di trattamento di tutti i figli nati all’interno del matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi (parità sancita dalla L. n. 219/2012).

La questione, invero, è da tempo oggetto di un fitto dialogo tra le differenti corti (v. M. Acierno,Gestazione per altri: una concreta possibilità di dialogo tra Corti, in QuestioneGiustizia, 22 febbraio 2022).

Con sentenza n. 9006/2021, la Corte di Cassazione in Sezioni Unite ha riconosciuto l’adozione legittimante a una coppia di uomini, uniti civilmente negli Stati Uniti, affermando che il loro progetto procreativo non creava effetti contrari alle norme nazionali di ordine pubblico. Nel caso specifico, il progetto procreativo non si era realizzato attraverso una gestazione per altri, pratica vietata in Italia (L. n. 40/2004). Nelle motivazioni addotte dalla Corte, emerge tuttavia il disappunto – meramente ideale – verso le scelte del legislatore, che si fondano su un paradigma eterosessuale, tanto nell’adozione tanto nella procreazione medicalmente assistita, ormai superato (in tema, v. M. Picchi, La tutela del rapporto di filiazione in caso di maternità surrogata, in Federalismi.it, 2020, n. 29; v. già F. Bilotta, Omogenitorialità, adozione e affidamento famigliare, par. 1- 3.1., in Diritto della famiglia e delle persone, 2011, 2, II, 899-938 e par. 4-10, in Diritto della famiglia e delle persone, 2011, 3, II, 1375-1405).

Con sentenza n. 12913/2019, la Cassazione in Sezioni Unite aveva escluso la possibilità di trascrivere provvedimenti stranieri che determinassero la filiazione del genitore c.d. intenzionale, cioè del genitore non biologico che, in quanto tale, non vanta diritti genitoriali nel caso in cui il progetto procreativo derivi dalla gestazione per altri. Le Sezioni Unite, pur non sottovalutando la tutela dei diritti del minore, avevano ritenuto che non si potesse operare una scissione tra la gestazione per altri e la tutela del minore, quest’ultima assicurata solo mediante il ricorso alla forma di genitorialità adottiva prevista nell’art. 44 ss., L. n. 184/1983. Di conseguenza, da un lato la Cassazione riconosceva il diritto del minore a un sostegno da parte di entrambi i genitori, dall’altro negava validità a un progetto generativo riconosciuto all’estero ma vietato in Italia, accogliendo solo la possibilità che il genitore potesse avvalersi della procedura di adozione per “casi particolari”.

Il tema, inoltre, è stato affrontato dalla Corte costituzionale, che con le sentenze n. 32/2021 e 33/2021 ha avanzato nutriti dubbi sulla sufficienza delle tutele attribuite al minore affidato a una famiglia mediante procedura di adozione “in casi particolari”, auspicando un intervento del legislatore volto a equiparare la condizione giuridica dei minori nati mediante tecniche di procreazione assistita a quella degli altri minori.

Il tema ha trovato eco, d’altronde, anche oltre i confini nazionali, quando la Corte EDU con l’Avis Consultatif del 10 aprile 2019 – parere non vincolante tenuto presente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021 – ha manifestato la necessità di superare la condotta discriminatoria prodotta dalle scelte procreative delle coppie, poiché si percuote anche sulla condizione giuridica dei minori.

Finora l’adozione in casi particolari comportava un legame del minore esclusivamente con l’adottante, rapporto negato, invece, ai parenti di quest’ultimo. Con la recente sentenza della Corte Costituzionale, invece, l’adozione in casi particolari produrrà gli stessi effetti dell’adozione piena, garantendo così l’inserimento totale del minore all’interno del contesto familiare dell’adottante. Ad esempio, si pensi che, a seguito della sentenza, il minore potrà essere prelevato da scuola anche dalla madre – o un altro parente – del genitore adottivo, favorendo così il consolidamento dei rapporti familiari e una più equa ripartizione dei compiti dei genitori del minore (attraverso il supporto delle rispettive famiglie).

Tuttavia, occorre evidenziare un altro aspetto: il dialogo giurisprudenziale rende palese il ritardo del nostro Paese sul tema delle adozioni delle famiglie arcobaleno. Dalle motivazioni dei differenti giudici emerge, infatti, un chiaro monito al legislatore a regolare la disciplina delle adozioni, con l’obiettivo di rendere effettivo il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

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