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Disabilità e comporto nella più recente evoluzione giurisprudenziale: tra onere di attivazione e dovere di cooperazione

Giurisprudenza - Giulia Sberna - 12 Novembre 2025

Sinossi: Il contributo analizza la sent. n. 12377/2024 del Tribunale di Roma, che ha dichiarato nullo il licenziamento per superamento del comporto nei confronti di una lavoratrice con disabilità, disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione del risarcimento del danno, per l’illegittimo computo, da parte del datore di lavoro, di 151 giorni di isolamento da Covid-19, equiparati ex art. 26, comma 2, d.l. 18/2020 al ricovero e dunque non conteggiabili. Il Giudice ha, inoltre, ravvisato una discriminazione indiretta ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 216/2003, per l’applicazione indifferenziata del comporto senza previa verifica di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’art. 5, dir. 2000/78/CE, valorizzando i doveri di buona fede e correttezza, gli oneri di attivazione e di informazione in capo al datore sull’approssimarsi della soglia e il correlato dovere di cooperazione del lavoratore.

Abstract: The article examines judgment No. 12377/2024 of the Rome Labour Court, which annulled the dismissal of a worker with a disability for exceeding the maximum protected sick-leave period and ordered reinstatement and damages. The Court held that the employer had unlawfully counted 151 days of COVID-19 isolation, which Article 26(2) of Decree-Law No. 18/2020 equates to hospitalization and therefore must be excluded from the calculation. The Court also found indirect discrimination under Article 2(1)(b) of Legislative Decree No. 216/2003 for the uniform application of the maximum period without a prior assessment of reasonable accommodations under Article 5 of Directive 2000/78/EC, and stressed the duties of good faith and fairness, the employer’s proactive and information duties as the threshold nears, and the worker’s corresponding duty to cooperate.

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