Genitorialità e orario di lavoro nella prospettiva della discriminazione indiretta: autonomia della fattispecie, tutela collettiva e funzione dissuasiva del risarcimento
Sinossi: La Corte d’Appello di Firenze riconosce la sussistenza di discriminazione indiretta collettiva nell’imposizione di un regime orario uniforme che, pur apparentemente neutro, determina un «particolare svantaggio» per lavoratori e lavoratrici con responsabilità genitoriali o familiari. La sentenza opziona una valutazione qualitativa del pregiudizio, valorizzando l’autonomia del fattore genitorialità rispetto al genere e l’efficacia dell’azione collettiva ex art. 37, d.lgs. 198/2006. Si afferma l’inversione dell’onere probatorio in capo al datore di lavoro, tenuto a dimostrare la giustificatezza e la proporzionalità della misura organizzativa, nonché la necessità di un piano di rimozione volto a garantire una flessibilità oraria compatibile con le esigenze di conciliazione vita-lavoro. Il risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Consigliera di Parità assume funzione dissuasiva e riparatoria dell’interesse collettivo violato, prescindendo dall’identificazione di vittime dirette e specifiche.
Abstract: The Court of Appeal of Florence recognises the existence of collective indirect discrimination in the imposition of a uniform working time regime which, though apparently neutral, determines a particular disadvantage for employees with parental or family responsibilities. The judgment adopts a qualitative assessment of the harm, emphasising the autonomy of the parenthood factor compared to gender and the effectiveness of collective action pursuant to Article 37 of Legislative Decree No. 198/2006. It affirms the reversal of the burden of proof upon the employer to demonstrate the justification and proportionality of the organisational measure, as well as the need for a removal plan aimed at ensuring working time flexibility compatible with work-life reconciliation requirements. The award of non-pecuniary damages in favour of the Equal Opportunities Counselor assumes a deterrent and reparatory function for the violated collective interest, regardless of the identification of direct and specific victims.
