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La mancata informativa al sindacato è antisindacale

Giurisprudenza - Gianluigi Pezzini - 7 Marzo 2022

Il Tribunale di Ancora con il decreto del 22.02.22 ha accertato l’antisindacalità della condotta datoriale concretizzatasi in un ritardo nella comunicazione dell’intenzione della società di cessare l’attività produttiva e procedere con il licenziamento di tutti i dipendenti.

In particolare, l’organizzazione sindacale ha proposto ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori lamentando che la società avrebbe comunicato in data 10.12.21 la cessazione dell’attività produttiva, ma durante gli incontri (mensili e semestrali) che si erano svolti in precedenza tra la società e le rappresentanze dei lavoratori tale volontà della società non era mai emersa; anzi, era stata prospettata la possibilità di una crescita delle assunzioni. Tale condotta, secondo il sindacato, sarebbe contraria agli artt. 9 e 10 del CCNL industria metalmeccanica, dell’accordo integrativo aziendale del 5.7.2018 nonché dei generali principi di correttezza e buona fede nelle relazioni sindacali.

La società, costituitasi in giudizio, ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato, sottolineando come, da una parte, gli obblighi informativi sanciti dal contratto integrativo aziendale erano stati correttamente rispettati, e, dall’altra, quelli previsti dal contratto collettivo nazionale erano in ogni caso assorbiti dall’avvio della procedura di consultazione ex l.n. 223/1991.

Dai fatti emersi dall’istruttoria, la Giudice ha ritenuto che la società fosse a conoscenza da diverso tempo del rischio per i livelli occupazionali per l’unità produttiva e, pertanto, avrebbe dovuto attivare tempestivamente le procedure di coinvolgimento delle parti sociali, visto il chiaro obbligo aziendale di informare preventivamente i rappresentanti sindacali di qualsiasi decisione che potesse influire sui livelli occupazionali. Il Tribunale, quindi, ha ritenuto “palese la sussistenza della violazione del diritto di preventiva informazione delle parti sociali” sottolineandone la “notevole gravità”.

La Giudice, accertata l’antisindacalità della condotta, ha indagato gli effetti del mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali di coinvolgimento del sindacato sulla procedura di licenziamento collettivo enucleando 3 diversi scenari. Il primo, costituito dall’assorbimento degli obblighi informativi contrattuali nelle procedure di partecipazione previste dalla legge 223/1991; il secondo, costituito dall’obbligo informativo contrattuale prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo  e, il terzo e ultimo, rappresentato dall’esistenza di precisi obblighi informativi di matrice contrattuale preventivi, ulteriori e distinti rispetto a quelli della l.n. 223/1991, i quali, però, a differenza dei secondo, però, non influenzano né l’avvio né la legittimità della procedura di licenziamento collettivo disposta nel rispetto delle disposizioni di legge.

Per il Tribunale la valutazione dell’effettiva volontà delle parti sociali in sede di stipula della pattuizione collettiva deve essere effettuata secondo le norme generali sull’interpretazione generale del contratto ex artt. 1362 e ss. cc.

Nel caso di specie, a differenza di quanto statuito dal Tribunale di Firenze (ce ne siamo occupati qui), secondo la Giudice non emergerebbe la volontà delle parti sociali di subordinare l’avvio dei licenziamenti collettivi all’esisto di meccanismi informative previsti dalla contrattazione, non potendosi ritenere che vi sia stata una procedimentalizzazione ulteriore rispetto a quanto stabilito dalla l.n. 223/1991. Pertanto, pur sussistendo la violazione dell’obbligo informativo, questo non potrà avere alcun effetto sulla validità della procedura avviata.

In conclusione, nonostante il Tribunale abbia ritenuto legittima la procedura di licenziamento collettivo, il mancato rispetto di obblighi informativi nei confronti del sindacato in una fase cruciale per la gestione dei rapporti di lavoro è stato ritenuto antisindacale perché lesivo dell’immagine e, soprattutto, del ruolo del sindacato, quale soggetto rappresentativo e in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori. Data la sussistenza della condotta antisindacale ex art. 28 la Giudice ha condannato la società a corrispondere al sindacato ricorrente la somma di euro 50.000 a titolo di risarcimento del danno e disposto la pubblicazione del provvedimento.

La sentenza in commento è da salutare con favore, per un verso, perché conferma in parte quanto già statuito dal Tribunale di Firenze, riaffermando il ruolo centrale del sindacato nella gestione delle situazioni di crisi occupazionali e, per altro verso, perché alimenta la discussione sugli effetti del mancato coinvolgimento delle parti sociali nelle procedure informative.

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