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Camera dei Deputati, mobbing: audizione di Marina Brollo in Commissione Lavoro

Segnalazioni - Francesco Bilotta - 29 Luglio 2020

Sulla Rivista Diritto della Sicurezza sul Lavoro, n. 2/2020, pubblicazione semestrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino, è apparso il testo completo dell’intervento della Prof.ssa Marina Brollo, redatto in occasione dell’audizione informale del 18 febbraio 2020, presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati, nell’ambito dei lavori sulle proposte di legge in materia di prevenzione e contrasto in ambito lavorativo del mobbing, depositate nella presente legislatura.

Si tratta in particolare delle seguenti proposte di legge: A.C. n. 1722 – “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo”, primo firmatario on. Rossini (Movimento 5 Stelle); A.C. n. 1741 – “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo”, prima firmataria on. De Lorenzo (Movimento 5 Stelle); A.C. n. 2311 – “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza morale e della persecuzione psicologica nei luoghi e nei rapporti di lavoro (mobbing)”, prima firmataria on. Serracchiani (Partito democratico).

Secondo l’Autrice, i due obiettivi di fondo che dovrebbe perseguire una futura normativa sono da un lato, il benessere della persona che lavora, dall’altro lato la salvaguardia del posto di lavoro ovvero la stabilità.

Nella sua relazione, la Prof.ssa Brollo propone una definizione di mobbing molto precisa per distinguerlo nettamente dalla molestia. Secondo l’Autrice, il mobbing “è una condotta sintomatica di un comportamento organizzativo o socio-relazionale patologico ovvero di una disorganizzazione dell’ambiente di lavoro. L’essenza del mobbing non è, dunque, la molestia in sé, che sia morale, psicologica o fisica. Se partissimo da questo presupposto, non potremmo comprendere la differenza tra la molestia e il mobbing, giacché la prima è un mezzo per realizzare una situazione più complessa che indichiamo appunto con la parola mobbing”.

È pur vero che “un tale comportamento possa essere alla base del mobbing – continua nella sua relazione – ma non è detto che sempre il mobbing possa fondarsi su una molestia o che addirittura coincida con essa. Inoltre, l’isolamento di una persona può prescindere assolutamente da una sua caratteristica personale come nella molestia: le motivazioni, infatti, possono essere le più diverse. Così stando le cose, il mobbing potrebbe non essere considerato una molestia secondo la definizione che è accolta allo stato attuale nel nostro ordinamento”.

Dopo aver posto un accento molto forte sulla necessità di prevenire il fenomeno del mobbing piuttosto che reprimerlo e basta, al termine della sua relazione ha indicato una modalità con cui si potrebbe ottenere questo risultato. Ha infatti esortato i Deputati a prendere in considerazione lo strumento delle “sanzioni positive” sotto forma di sgravi fiscali, nella convinzione che potrebbero “innescare un circolo virtuoso in forza del quale i datori di lavoro sarebbero indotti a creare un monitoraggio costante della qualità delle relazioni all’interno del posto di lavoro e a diffondere informazioni volte alla prevenzione del mobbing”.

Qui è possibile rivedere la videoregistrazione dell’audizione.

 

Approfondimenti

Relazione Marina Brollo

Proposta di legge n.1606

Proposta di legge n.1722

Proposta di legge n. 1741

Proposta di legge n. 2311

 

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